Bambini in viaggio

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Ogni Socio,in fase di prenotazione, mediante Cral, di un soggiorno presso qualunque struttura è tenuto a comunicare, per ogni camera i nominativi con le date di nascita dei componenti.

Il Cral non può essere ritenuto in alcun modo responsabile della errata o infedele comunicazione dei nominativi e delle relative date di nascita.

A tal fine si precisa che i di minori devono essere provvisti di apposito documento di riconoscimento (carta di identità).
La carta d’identità può essere rilasciata senza limite di età
– la carta d’identità rilasciata ai minori di 3 anni ha validità 3 anni
– la carta d’identità rilasciata ai minori di età compresa fra i 3 ed i 18 anni ha validità 5 anni.

L’art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza dispone che gli albergatori (alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventú) non possono dare alloggio a persone prive di documento di identificazione (carta d’identità o passaporto). Gli albergatori, inoltre, devono registrare i clienti per mezzo della scheda di notificazione, che deve essere sottoscritta dal cliente. L’originale della suddetta scheda deve essere consegnata entro le 24 ore alle autorità di PS, le copie devono essere conservate per cinque anni.

Molti albergatori per snellire la procedura del check-in hanno inserito nella scheda di notificazione l’estratto della legge sulla privacy, in modo da presentare un solo documento.

Pertanto, qualora gli albergatori dovessero richiedere il documento di riconoscimento del minore e riscontrare la differenza tra data di nascita comunicata in fase di prenotazione e data di nascita effettiva, facendo così scaturire differenza di costo, il Socio è tenuto a pagare, direttamente alla struttura, la differenza di costo stessa e la eventuale penalità qualora prevista.